1. All'articolo 18 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Con specifici decreti dei Ministri competenti per le materie di cui al comma 2, sono disciplinate le modalità di formulazione e di presentazione delle dichiarazioni di autocertificazione previste dal comma 1».
2. I decreti di cui al comma 6-bis dell'articolo 18 della legge 23 marzo 2001, n. 93, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono emanati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.